(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4 del 25 febbraio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. In attesa del completamento delle procedure di revisione degli albi delle imprese artigiane e delle conseguenti operazioni elettorali, il Presidente della Giunta regionale provvede alla ricostituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato scadute e, in deroga a quanto previsto dal Titolo IV, Capo 1, Sez. 1 della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60, nomina i componenti di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), della legge medesima. La nomina dei componenti di cui al comma primo e' disposta sulla base di designazioni delle Associazioni artigiane presenti sul territorio di ciascuna Provincia e aderenti alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria, firmatarie dei contratti collettivi di lavoro. La ripartizione della rappresentanza e' stabilita con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Associazioni regionali di categoria. Le designazioni di cui al precedente comma secondo devono pervenire al Servizio artigianato della Regione entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Decorsi inutilmente i successivi quindici giorni da tale termine, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Commissione provinciale per l'artigianato. Il Commissario resta in carica fino alla ricostituzione della Commissione medesima e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, costituite in via straordinaria in applicazione della presente legge, durano in carica fino alla data di conclusione del procedimento elettorale previsto dal Titolo IV, Capo 1, Sez. 1, art. 19 della legge regionale n. 60/1996 e comunque non oltre il 31 dicembre 1997.