(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4
                        del 25 febbraio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  In attesa del completamento delle procedure di revisione degli albi
delle imprese artigiane e delle conseguenti operazioni elettorali, il
Presidente della Giunta regionale provvede alla ricostituzione  delle
Commissioni  provinciali  per  l'artigianato  scadute  e, in deroga a
quanto previsto dal Titolo IV, Capo 1, Sez. 1 della  legge  regionale
31  luglio 1996, n. 60, nomina i componenti di cui all'art. 19, comma
1, lettera a), della legge medesima.
  La nomina dei componenti di cui al comma primo  e'  disposta  sulla
base  di  designazioni  delle  Associazioni  artigiane  presenti  sul
territorio di  ciascuna  Provincia  e  aderenti  alle  organizzazioni
sindacali nazionali di categoria, firmatarie dei contratti collettivi
di  lavoro.  La  ripartizione  della  rappresentanza e' stabilita con
deliberazione  della  Giunta  regionale,  sentite   le   Associazioni
regionali di categoria.
  Le designazioni di cui al precedente comma secondo devono pervenire
al  Servizio  artigianato  della  Regione  entro  dieci  giorni dalla
entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Decorsi  inutilmente  i
successivi  quindici  giorni  da  tale  termine,  il Presidente della
Giunta regionale nomina un commissario straordinario per  l'esercizio
delle   funzioni   attribuite   alla   Commissione   provinciale  per
l'artigianato.   Il   Commissario   resta   in   carica   fino   alla
ricostituzione  della Commissione medesima e comunque non oltre il 31
dicembre 1997.
  Le Commissioni provinciali per  l'artigianato,  costituite  in  via
straordinaria  in applicazione della presente legge, durano in carica
fino alla data di conclusione del  procedimento  elettorale  previsto
dal  Titolo  IV,  Capo  1,  Sez.  1, art. 19 della legge regionale n.
60/1996 e comunque non oltre il 31 dicembre 1997.